UNICOM Unione Nazionale Imprese di Comunicazione

 

 

 

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Articolo 1
PREMESSA
Il presente Codice Deontologico costituisce parte integrante dello Statuto dell'Associazione a tutti gli effetti.
UNICOM - Unione Nazionale Imprese di Comunicazione, avvertendo il ruolo sempre più significativo che la comunicazione di Impresa e delle Istituzioni e le stesse Imprese di Comunicazione svolgono oggi nel Paese per una reale crescita economica, ritiene essenziale fissare alcune norme comportamentali e morali atte a regolare i rapporti fra le Imprese Associate, nonché tra queste e le Associazioni Professionali, gli Utenti, i Mezzi, gli Enti Pubblici, in coerenza con i propri principi statutari.
Le Imprese Associate, riconoscendo che tali norme sono dettate per garantire l'immagine morale della professione, si impegnano alla più stretta osservanza delle disposizioni stesse, anche quale ulteriore strumento di differenziazione per porsi con maggiore autorevolezza di fronte al mercato, accettando e riconoscendo nel Collegio dei Probiviri l'Organo referente per una valutazione dei comportamenti posti in essere non ritenuti conformi a quanto disposto con i principi qui enunciati.
Articolo 2
STATUTO E PROFESSIONALITA'
Le Imprese Associate si obbligano, nell'ambito della propria attività, di rispettare i criteri di massima professionalità e moralità, perseguire standards qualitativi elevati, uniformarsi a quanto già disposto nello Statuto dell'Associazione e nel presente Codice Deontologico, e ad ogni deliberazione, o altra statuizione o iniziativa, assunta dalla Associazione.
Articolo 3
CODICE DI AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA
Le Imprese Associate, consapevoli della generalizzata osservanza del Codice di Autodisciplina, si impegnano a rispettarne le regole e a impegnare a tale osservanza anche i Clienti amministrati.
Articolo 4
RISPETTO DELLA DIGNITA' ASSOCIATIVA E DELLA PUBBLICITA'
Il comportamento delle Imprese Associate deve essere tale da non ledere, screditare, o comunque compromettere l'immagine dell'Associazione, delle altre Imprese Associate e della stessa pubblicità in generale.
Il Consiglio Direttivo, ove ravvisasse comportamenti o iniziative comunque non conformi a quanto disposto, ha facoltà di richiamare l'associato a desistere immediatamente dalle sue iniziative ed, in caso di non ottemperanza, deferirlo al Collegio dei Probiviri. Pur ritenendosi libere di esprimere pareri ed opinioni personali, anche di dissenso, le Imprese Associate si impegnano a rispettare tutti gli accordi già in essere o che verranno stipulati dall'Associazione nell'ambito sia associativo che interassociativo. Esse si impegnano altresì, pur nel rispetto della libertà e dialettica di opinioni, a non denigrare altre Imprese Associate.
Articolo 5
PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA
Le Imprese Associate sono tenute a partecipare attivamente alla vita dell'Associazione. Il tempestivo pagamento delle quote associative ed eventuali quote integrative è un dovere sancito dallo Statuto: le Imprese Associate sono tenute ai versamenti nei termini previsti dall'Art. 4 dello Statuto stesso.
I componenti gli Organi dell'Associazione la cui Impresa non è in regola con il pagamento delle quote decadono automaticamente dalla carica fino all'avvenuta regolarizzazione dei versamenti.
Articolo 6
RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Le Imprese Associate, ogni volta che l'Associazione lo riterrà opportuno, sono tenute a fornire in modo veritiero tutte le informazioni richieste con particolare riferimento a quanto attiene alla loro struttura operativa, ai servizi da loro prestati, all'amministrato e/o al fatturato, alla tipologia dei Clienti, alla presenza di sovrapposizioni di incarichi anche ad altra Agenzia sullo stesso Cliente, pur nel rispetto dei diritti-doveri di riservatezza. Possono però fare richiesta che tali dati non vengano comunicati all'esterno se non in forma accorpata.
L'Associazione ed i suoi dirigenti si impegnano a fare un uso rigorosamente finalizzato a scopi associativi delle informazioni raccolte, ed ad evitare qualsiasi diffusione di informazioni che possono recare pregiudizio o danno alle singole Associate.
Articolo 7
CONCORRENZA
Le Imprese Associate si impegnano a operare in libera concorrenza, con la massima professionalità, lealtà e correttezza, e nel rispetto dello spirito associativo, in particolare evitando forme di millanteria, persuasione od incentivazioni verso i Clienti, che possano screditare il lavoro e l'immagine altrui.
Articolo 8
CONTRATTI
Le Imprese Associate riconoscono l'esigenza professionale di operare sulla base di precisi mandati contrattuali sottoscritti dai loro Clienti, e si impegnano a diffondere al massimo i modelli contrattuali predisposti dall'Associazione.
Articolo 9
SEGRETO PROFESSIONALE
Le Imprese Associate si impegnano al rispetto del segreto professionale in tutti i rapporti con i loro Clienti.
Articolo 10
COMPENSI
Il compenso deve essere proporzionale all'investimento globale e comunque consono ai servizi effettivamente rogati dall'Impresa. In particolare per le Agenzie di Pubblicità la Commissione di Agenzia, laddove riconosciuta, si considera modalità corretta nella regolamentazione dei rapporti professionali.
Articolo 11
RISPETTO E LEALTA' VERSO I CLIENTI
Le Imprese Associate si impegnano alla massima lealtà e trasparenza nei confronti dei Clienti operando sempre con il fine di conseguire nel modo più efficace gli obiettivi e gli interessi dei Clienti stessi.
Articolo 12
COMPORTAMENTO CON I MEZZI E I FORNITORI
Le Imprese Associate si impegnano a mantenere con i Mezzi e i Fornitori rapporti trasparenti e leali ed a pretendere dagli stessi comportamenti altrettanto corretti anche nei confronti dei Clienti, denunciando ogni eventuale comportamento lesivo degli interessi dei Clienti stessi.
Articolo 13
GARE, CONCORSI, APPALTI
In via di principio l'Associazione auspica e raccomanda ai committenti forme di selezione e di scelta delle Imprese di Comunicazione non riconducibili alle sole gare, al fine di garantire la massima tutela della qualità dei progetti di Comunicazione. Qualora un'Impresa Associata partecipi ad una gara, l'Associazione raccomanda di verificare che la gara venga effettuata con modalità e secondo criteri atti ad assicurare la massima trasparenza, chiarezza e professionalità. In particolare: che il contenuto e l'oggetto del concorso abbiano un'adeguata pubblicizzazione e divulgazione (limitatamente alle gare pubbliche); che il briefing, elaborato in un unico documento scritto, venga fornito ai partecipanti e che questi siano informati dei soggetti coinvolti nel concorso; che gli avvisi di concorso ed i tempi entro i quali consegnare i materiali richiesti, consentano termini ragionevoli e comunque adeguati agli impegni professionali richiesti; che il documento contenente il briefing dell'Utente e le scadenze per la consegna degli elaborati dell'Agenzia, indichi in modo preciso la retribuzione prevista in caso di assegnazione del budget, nonché, quando non incompatibile con prescrizioni normative inderogabili, l'ammontare del rimborso riconosciuto a tutte le Agenzie partecipanti che non si sono aggiudicate la gara, e la cui entità dovrà essere commisurata all'impegno operativo richiesto; l'Associazione raccomanda infine di richiedere all'Utente la disponibilità a presentare alle Agenzie partecipanti gli elaborati dell'Agenzia aggiudicatasi la gara, nonché l'impegno a non utilizzare i progetti proposti dalle Imprese non scelte.
Articolo 14
CONFLITTI DI INTERESSE RELATIVI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI
I componenti degli Organi associativi si impegnano:
  • ad assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati e l’Associazione, senza avvalersene per acquisire vantaggi personali;
  • a permettere che siano resi pubblici eventuali corrispettivi economici derivanti da gettoni di presenza, indennità, emolumenti e rimborsi percepiti per l’incarico ricevuto;
  • ad agire secondo rigidi principi di correttezza, integrità, moralità, lealtà, imparzialità, responsabilità, rispetto delle procedure democratiche e del pluralismo delle idee e degli interessi;
  • a comportarsi con la massima autonomia ed indipendenza, prescindendo dalle proprie appartenenze politiche, territoriali o settoriali in nome degli interessi più ampi degli associati e dell’Associazione;
  • ad applicare le direttive ed i deliberati degli Organi di appartenenza e dell’Associazione, esprimendo il proprio eventuale disaccordo solo nelle sedi e secondo le procedure statutariamente stabilite, promuovendo la ricerca dell’unità di intenti e della coesione all’interno della Associazione e verso l’esterno;
  • a fornire al legislatore, alla Pubblica Amministrazione e ad ogni altra Istituzione interessata informazioni corrette e puntuali;
  • a fare uso riservato delle informazioni acquisite nel corso ed in ragione del proprio incarico;
  • a proporre all’Organo di cui fanno parte idee, progetti ed iniziative conformi alla legge e non suscettibili di procurare vantaggi o privilegi indebiti a se stessi o a terzi;
  • a comunicare tempestivamente all’Organo di cui fanno parte qualunque situazione che li possa porre in conflitto di interessi con l’Associazione;
  • a segnalare all’Organo di cui fanno parte qualunque fatto o atto che possa recare danno o pregiudizio all’Associazione;
  • a rimettere il proprio mandato qualora, per qualunque motivo personale, professionale o legato all’attività associativa, la propria permanenza in carica possa procurare un danno all’Associazione e/o agli associati;
  • a non partecipare, nell’esercizio della propria attività professionale, a procedure di gara, appalti o lavori in genere commissionati dall’Associazione, se non in assenza di fini di lucro;
  • a non assumere incarichi direttivi analoghi in altre associazioni o enti del comparto, concorrenti o con interessi confliggenti con quelli dell’Associazione.
Articolo 15
INTERVENTI CENSORI E SANZIONI
Le Imprese Associate riconoscono che le regole enunciate nel presente Codice Deontologico sono dettate a salvaguardia dell'attività professionale delle singole Imprese Associate e dell'immagine della Associazione stessa. Pertanto ogni comportamento contrario si deve intendere lesivo degli interessi dell'Associazione e costituisce elemento sufficiente per un intervento censorio del Collegio dei Probiviri, a termini di Statuto. Il Collegio potrà agire d'ufficio, su proposta del Consiglio Direttivo o su istanza motivata e comprovata di un qualsiasi Associato. In ogni caso il Collegio, impegnandosi alla massima discrezione, analizzerà la situazione oggetto di denuncia, a sensi dell'art. 28 dello Statuto Associativo. I medesimi doveri di discrezione incombono sul denunciante.
Codice Deontologico approvato dall'Assemblea Straordinaria delle Imprese Associate tenutasi a Milano il 12 giugno 2009.

 

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