Il presente regolamento fa parte integrante dello Statuto Unicom ai sensi di quanto disposto agli Articoli 4, 5, 6 e 18 dello stesso.
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DEFINIZIONE IMPRESE DI COMUNICAZIONE
- Per “Imprese di Pubblicita’ e Comunicazione” si intendono le Imprese che, fermi restando tutti i requisiti e le formalita’ previste agli Art. 4 e 5 dello Statuto Unicom e dal presente regolamento, siano in grado di fornire in modo coordinato e continuativo un servizio completo di consulenza strategica di Comunicazione ovvero prestazioni specifiche in una o piu’ delle seguenti aree di intervento:
- Consulenza di marketing
- Creatività
- Pianificazione dei mezzi ed ottimizzazione degli investimenti di comunicazione (*) Advertising classico
- Promozioni
- Direct marketing
- Sponsorizzazioni
- Relazioni pubbliche
- Design/packaging
- Comunicazione Multimediale
Ogni attività professionale di tipo consulenziale e/od organizzativo facente parte integrante dell’attivita’ di Comunicazione.
(*) Ove effettuate con criteri e modalita’ di comprovata correttezza che non configurino abuso di posizione dominante o non arrechino comunque danno alle altre Imprese di Comunicazione.
- CONDIZIONI DI AMMISSIONE E PERMANENZA
- Ai sensi e ad integrazione di quanto espressamente disposto dall’Articolo 4 dello Statuto Unicom, all’atto della domanda di ammissione e successivamente ogni volta che ne venga fatta richiesta dall’Associazione, l’Impresa deve autocertificare di:
- usufruire di un organico costituito da non meno di tre persone.
Sono compresi titolari, soci, dipendenti a libro paga e collaboratori in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Si intendono invece non facenti parte integrante dell’organico eventuali collaboratori in rapporto di free-lance saltuario ed occasionale
- progettare e/o gestire campagne di pubblicità e/o iniziative di comunicazione per conto di almeno due diversi utenti.
E’ comunque facoltà del Consiglio Direttivo concedere l’ammissione o la permanenza in Associazione ad Imprese che, pur in assenza di uno o più dei requisiti richiesti, siano per motivata decisione del Consiglio Direttivo stesso ritenute ugualmente idonee all’ammissione o permanenza.
E’ peraltro ugualmente facoltà del Consiglio Direttivo non concedere l’ammissione o la permanenza ad Imprese che, pur in presenza di tutti i requisiti richiesti, siano ritenute sempre per motivata decisione del Consiglio Direttivo stesso non idonee all’ammissione o permanenza.
- FORMALITĄ DI AMMISSIONE
- Ai sensi ed a completamento dell’Articolo 5 dello Statuto Unicom, la domanda di ammissione, redatta e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa di Comunicazione nell’apposita scheda predisposta dall’Associazione, deve contenere:
- Espressa dichiarazione di accettazione dello Statuto, del Regolamento e del Codice Deontologico Unicom
- Accettazione incondizionata di tutte le delibere del Consiglio Direttivo, dell’Assemblea e del Collegio dei Probiviri di Unicom
- Esplicita dichiarazione che garantisca il possesso di tutti i requisiti richiesti dall’Articolo 4 dello Statuto
- Consenso allo svolgimento di eventuali controlli e/o visite effettuate da Rappresentanti del Consiglio Direttivo e/o persone dallo stesso delegate e dirette ad accertare l’esistenza e/o la permanenza dei requisiti associativi richiesti dallo Statuto e dal Regolamento.
Sono altresì richiesti:
- Certificato di iscrizione alla CCIAA/REA non antecedente a quattro mesi
- Dichiarazione (peraltro non obbligatoria) del fatturato conseguito nel corso dell’anno precedente e del fatturato previsto per l’anno in corso
- Curriculum professionale del/dei titolari e/o dei più rappresentativi collaboratori dell’Impresa richiedente, ove non ritenuti già acquisiti per chiara fama
- Eventuali pubblicazioni, Cd o altro materiale di presentazione comunque realizzato dall’Impresa richiedente per la propria auto-promozione
- Documentazione atta a dimostrare le più significative campagne pubblicitarie e/o progetti di comunicazione effettuati dall’Impresa richiedente per almeno due diversi utenti.
- CONTRIBUTI
- Ai sensi dell’Articolo 6 dello Statuto, le Imprese che avanzano domanda di ammissione ad Unicom devono versare contestualmente alla domanda stessa:
- La quota “una tantum” di iscrizione
- La quota associativa per l’anno sociale in corso
- Sia la quota una tantum che la quota associativa annuale verranno integralmente restituite - senza interessi - in caso di non accettazione della domanda.
- E’ facolta’ del Consiglio Direttivo determinare importi proporzionalmente ridotti della quota annuale ove la domanda di ammissione venga proposta ed accettata non all’inizio ma in un momento adeguatamente avanzato dell’anno.
- E’ inoltre facolta’ del Consiglio Direttivo concedere alle Imprese già associate la facoltà di versare la quota associativa annuale scegliendo una delle due seguenti modalità:
- integralmente alla scadenza del 15 Febbraio prevista dallo Statuto
- secondo rate con scadenze e per importi diversi che dovranno essere comunicati alle Associate entro il 15 Febbraio di ogni anno.
- Il Tesoriere e il Direttore congiuntamente hanno inoltre mandato di concedere in via eccezionale ulteriori modalità e rateazioni dei versamenti della quota associativa per importi e tempi diversi, da concordare con le singole Associate che ne abbiano fatto richiesta motivata.
- Eventuali ritardi del versamento su tali scadenze determinano l’addebito automatico degli interessi di mora conteggiati a partire dalla scadenza stessa, ai sensi dell’Articolo 6, ultimo comma, dello Statuto.
- Eventuali contribuzioni integrative deliberate nel corso dell’anno dal Consiglio Direttivo dovranno essere interamente versate entro 30 giorni dalla delibera, sempre ai sensi dell’Articolo 6 dello Statuto.
- SEDI OPERATIVE DIVERSE
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Nel caso che una Impresa Associata disponga (purché sotto identica sigla) di più sedi operative in città diverse, i relativi indirizzi vengono riportati nell’elenco delle Imprese Associate, pur risultando a tutti gli effetti statutari una sola l’Impresa Associata ad Unicom.
Tutta la corrispondenza, circolari e documenti dell’Associazione vengono pertanto inviati alla sola sede principale; su richiesta possono peraltro essere inviate anche alle altre sedi dietro versamento di un rimborso spese annuo.
- SOCIETĄ COLLEGATE
- Le Imprese di Comunicazione facenti parte anche con sigle diverse dello stesso gruppo di una Impresa Associata (e ferma restando la verifica di tutti i requisiti e le condizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento) possono venire Associate ad Unicom e tali essere considerate a tutti gli effetti statutari, dietro versamento della sola quota associativa annuale, senza che sia richiesto il versamento della quota di ingresso una tantum.
- SOSPENSIONE
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In via eccezionale, eventuali richieste di sospensione avanzate dalle Associate possono essere accolte a discrezionalità del Consiglio Direttivo ove ben motivate e a condizione che la domanda venga avanzata prima della data prevista per il versamento della quota annuale (15 Febbraio) e non abbia nel frattempo usufruito dei servizi dell’Associazione.
Ove la domanda venga accolta, l’Impresa interessata viene esentata dal versamento della quota annuale, non viene inserita nell’elenco delle Associate e non ha diritto a ricevere i servizi previsti dall’Associazione per tutto il periodo di sospensione, comunque non superiore a un anno.
In caso di successiva richiesta di rientro nel corso dello stesso anno o per l’anno immediatamente successivo, questo sarà possibile senza ulteriori formalità previo versamento della sola quota associativa per l’anno in corso, ma non della quota una tantum prevista per le new entries.
Le richieste di rientro dopo un periodo superiore ad un anno, devono venire invece avanzate e verranno esaminate con tutte le modalità previste per le new entries, nessuna esclusa, compreso il versamento della quota di ingresso una tantum.
(Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo in data 14.12.99 e successive integrazioni del 14.12.00)
Impegno a rispettare e a far rispettare dai propri clienti il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria e le eventuali decisioni del Giurì dello IAP.