UNICOM Unione Nazionale Imprese di Comunicazione

 

 

 

per associarsi

area riservata



recupera la password

 

 

 

 

 

 

 

 

statuto pdf scarica PDF

Articolo 1
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
E' costituita la UNICOM - Unione Nazionale Imprese di Comunicazione, con sede in Milano e con facolta' di istituire delegazioni in Italia e all'estero.
Articolo 2
DURATA
La durata dell'Associazione e' a tempo indeterminato. L'Associazione potra' essere sciolta per delibera assembleare con la maggioranza prevista dall'art. 14 del presente Statuto.
Articolo 3
SCOPO
L'Associazione non persegue finalita' politiche ne' di lucro. Scopo dell'Associazione e' la tutela degli interessi delle Imprese Associate attraverso la promozione e gestione di attivita' di studio e sviluppo della comunicazione d'Impresa e della comunicazione pubblica in tutti i suoi aspetti, nonche' attraverso la qualificazione professionale e tutela delle Imprese Associate, sia nei reciproci rapporti fra le stesse, sia nei rapporti con l'esterno. In tale ambito, l'Associazione si propone fra l'altro di:
  • rappresentare le Imprese Associate nei confronti di terzi in genere e, in particolare, nei confronti di Associazioni, Istituti e di ogni altro Ente, sia in Italia che all'estero;
  • assistere le Imprese Associate, sia individualmente sia in via collettiva, nello svolgimento dell'attivita' professionale, sia sotto il profilo gestionale che sotto quello dello sviluppo, dell'informazione e della qualificazione professionale;
  • promuovere ogni iniziativa ed attivita' idonea e comunque necessaria per lo sviluppo, la qualificazione e formazione professionale delle Imprese Associate, operando sia in proprio sia in collaborazione con terzi promotori di analoghe iniziative e curando il piu' ampio scambio di informazioni, esperienze, notizie e conoscenze relative alle problematiche della comunicazione e attivita' connesse;
  • curare, in ogni caso, la formazione, tenuta e diffusione di apposito Albo delle Imprese Associate, promuovendone l'immagine di Imprese di Pubblicita' e Comunicazione di elevata e qualificata professionalita';
  • promuovere e tutelare l'esercizio delle attivita' di pubblicita' e comunicazione, attraverso la valorizzazione e divulgazione del ruolo svolto dagli operatori professionali di tale settore; svolgere attivita' di consulenza ed assistenza delle Imprese Associate nei rapporti con committenza, mezzi e terzi in genere;
  • promuovere e gestire attivita' di studio e di ricerca volte all'analisi ed alla soluzione dei problemi comuni alle Imprese Associate, sotto ogni profilo;
  • promuovere l'adempimento da parte delle Imprese Associate degli obblighi e dei doveri derivanti dalla partecipazione all'Associazione, vigilando in ogni caso sul rispetto da parte delle singole associate dello Statuto e del Codice Deontologico;
  • dirimere ogni controversia che dovesse insorgere tra le Imprese Associate relativamente all'attivita' professionale e commerciale dalle stesse gestita, sia promuovendo, fin quando possibile, la conciliazione delle parti, sia comunque statuendo in merito sulle controversie stesse, secondo quanto previsto dall'art. 28 del presente Statuto.
Articolo 4
CONDIZIONI DI AMMISSIONE E PERMANENZA
All'Associazione possono partecipare tutte le Imprese di Pubblicita' e Comunicazione che si obblighino a rispettare e perseguire standards di professionalita' e moralita' elevati, e che risultino comunque in possesso dei seguenti requisiti: siano dirette o rappresentate da persona di comprovata professionalita'; non siano emanazione e comunque non soggiacciano al controllo, sotto il profilo giuridico, economico, o finanziario, da parte di imprese, persone o gruppi interessati nella proprieta' o nella gestione pubblicitaria dei mezzi, o da parte di imprese, persone, gruppi, partiti o enti, sia pubblici che privati, che siano - anche allo stato potenziale - utenti di pubblicita' o non svolgano come attivita' prevalente quella di provider ovvero la vendita di concessioni; usufruiscano di un'organizzazione di persone, attrezzature e strumenti adeguati a garantire un servizio professionale e rispondenti alle condizioni e ai criteri deliberati dal Consiglio Direttivo nell'apposito regolamento; dimostrino di progettare ed amministrare campagne di pubblicita' e/o iniziative di comunicazione in forma inequivocabilmente professionale per conto di almeno due diversi utenti; si impegnino espressamente a rispettare per intero, nello spirito e nella lettera, tutte le vigenti disposizioni riguardanti la pubblicita'. Si impegnino a rispettare ed a far rispettare dai loro Clienti il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria accettando le eventuali decisioni del Giur“; siano regolarmente iscritte alla locale C.C.I.A.A.; i titolari, il Legale Rappresentante, i Soci o i dirigenti responsabili non siano stati dichiarati falliti, salvo che sia intervenuta riabilitazione o non abbiano in corso o gia' subito condanne con sentenza passata in giudicato, per un delitto contro la fede pubblica, contro l'industria o il commercio o contro il patrimonio come qualsiasi altra condanna definitiva che, per la sua specifica natura, possa essere ritenuta pregiudizievole per l'immagine dell'Associazione; si impegnino a versare, all'atto dell'ammissione all'Associazione, la quota di iscrizione prevista per le nuove associate nonche' la quota associativa annuale o eventuali contribuzioni integrative nei modi e nei tempi deliberati dal Consiglio Direttivo nell'apposito regolamento; si impegnino a rispettare le norme del Codice Deontologico il cui testo e' parte integrante di questo Statuto.
Articolo 5
FORMALITA' DI AMMISSIONE
La domanda d'ammissione, corredata di documentazione, dichiarazioni e quant'altro attestante la sussistenza dei requisiti richiesti nell'art. 4 del presente Statuto e previsti dall'apposito regolamento e' proposta al Consiglio Direttivo che, esaminata la documentazione presentata, decide in merito a suo insindacabile giudizio e senza obbligo di trasmettere la motivazione all'Impresa interessata. La domanda sottoscritta dal Legale Rappresentante, deve inoltre contenere: espressa dichiarazione di accettazione integrale del presente Statuto, nonche' del Codice Deontologico; dichiarazione di accettazione incondizionata delle delibere dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e di ogni altro organo dell'Associazione; dichiarazione di accettazione e consenso allo svolgimento da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, o di persone dallo stesso delegate, di eventuali visite di controllo necessarie per accertare la validita' e la permanenza dei requisiti richiesti.
Articolo 6
CONTRIBUTI
Sia la quota di iscrizione "una tantum" per le nuove Imprese Associate sia la quota associativa annuale dovranno essere versate nei termini di cui all'art. 4 e verranno determinate, nel loro rispettivo ammontare, dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo nel corso dell'esercizio finanziario antecedente a quello in cui le quote in questione dovranno essere versate. Tanto la quota di iscrizione quanto quella associativa verranno determinate entrambe in misura uguale per tutte le Imprese Associate. Le modalita' e i tempi per il versamento di entrambe le quote in questione sono stabilite dal Consiglio Direttivo nell'apposito regolamento. Qualora nel corso di un esercizio finanziario l'Assemblea non abbia provveduto a determinare la quota di iscrizione e quella associativa da versarsi per l'esercizio successivo, verra' mantenuto l'ammontare rispettivo delle quote già precedentemente stabilito per l'esercizio scaduto. E' comunque riconosciuta al Consiglio Direttivo la facolta' di deliberare contribuzioni integrative determinate da esigenze non previste ed improcrastinabili, in misura non eccedente il 20% dell'ammontare della quota annuale, che dovranno essere pagate entro 30 giorni dalla delibera. Eventuali ritardi nella corresponsione delle quote associative annuali o delle integrazioni determineranno l'addebito automatico degli interessi di mora.
Articolo 7
ESCLUSIONE
L'Impresa Associata verra' esclusa dall'Associazione in caso di sopravvenuto difetto dei requisiti richiesti per l'ammissione di base all'art. 4 del presente Statuto e comunque laddove l'esclusione appaia motivata da giusta causa. Inoltre se, entro il termine di ogni gestione finanziaria, l'Impresa Associata non avra' provveduto al versamento sia della quota associativa annuale che delle contribuzioni integrative, verra' esclusa dall'Associazione, fermo restando il diritto dell'Associazione di ricorrere alle vie legali per ottenere il pagamento di quanto dovuto dall'Impresa Associata morosa. L'esclusione e' proposta dal Collegio dei Probiviri su segnalazione del Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea.
Articolo 8
RECESSO
L'eventuale recesso dovra' essere comunicato con lettera raccomandata R.R. entro il 31 Ottobre di ogni anno a valere per l'anno successivo. Il recesso puo' essere esercitato anche dopo la scadenza del termine di cui al comma precedente, qualora l'Impresa Associata recedente dia prova della cessazione della propria attivita' oppure della fusione con altra Impresa di Pubblicita' o Comunicazione. L'Impresa Associata recedente, o che venga esclusa dall'Associazione, non conserva ne' puo' vantare alcun diritto sul patrimonio sociale ne' puo' ripetere quote e contributi versati o ancora da versare, o ratei dei medesimi.
Articolo 9
PATRIMONIO
Il patrimonio dell'Associazione e' costituito dai proventi delle quote associative, nonche' dai contributi dalle erogazioni fatte da chiunque e a qualunque titolo a favore dell'Associazione.
Articolo 10
ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI
L'esercizio finanziario e' annuale e si chiude al 31/12 di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone i bilanci consuntivo e preventivo che sottopone all'approvazione dell'Assemblea.
Articolo 11
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea il Consiglio Direttivo il Presidente due o, se ritenuto opportuno, piu' Vice Presidenti il Comitato di Presidenza il Collegio dei Revisori dei Conti il Collegio dei Probiviri
Articolo 12
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta quest'ultimo lo ritenga opportuno e comunque quando ne e' stata fatta richiesta motivata da almeno un terzo delle Imprese Associate. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo o, su sua espressa delega, da un membro del Consiglio stesso mediante recapito alle Imprese Associate almeno dieci giorni prima della data fissata, di un avviso scritto indicante data, luogo e ora di svolgimento dell'Assemblea e contenente altresì il relativo Ordine del Giorno. In caso di urgenza, l'Assemblea puo' essere convocata a mezzo telegramma inviato almeno tre giorni prima della data fissata per la convocazione. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il 31 Maggio, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo dell'anno in corso. L'Assemblea deve altres“ essere convocata ogni due anni, entro il 31 Maggio, per la nomina del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.
Articolo 13
VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA E DIRITTI DI VOTO
Le delibere dell'Assemblea sono validamente assunte in prima convocazione, con la presenza almeno della meta' delle Imprese Associate aventi diritto di voto e a semplice maggioranza dei voti. In seconda convocazione, l'Assemblea e' legittimata a deliberare qualunque sia il numero delle Imprese Associate intervenute, a semplice maggioranza dei voti. Tra la data indicata per la prima convocazione e quella prevista per la seconda convocazione dovra' trascorrere non meno di un'ora. Possono partecipare all'Assemblea le Imprese Associate (nella persona del Rappresentante Ufficiale o di altra persona della stessa Impresa nominata per iscritto) che entro la data fissata per la convocazione dell'Assemblea abbiano provveduto al versamento della quota associativa, nonche' di ogni eventuale contributo integrativo o aggiuntivo precedentemente deliberato dall'Assemblea. Ogni Impresa Associata ha diritto ad un solo voto e puo' farsi rappresentare mediante delega scritta esclusivamente da altra Impresa Associata. Ogni Impresa Associata non puo' essere portatrice di piu' di tre deleghe.
Articolo 14
MAGGIORANZE SPECIALI
Le delibere aventi per oggetto modifiche allo Statuto e al Codice Deontologico, nonche' richieste di revoca dalla carica dei membri del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali, sono validamente assunte, in prima convocazione, con l'intervento di almeno tre quarti delle Imprese Associate aventi diritto di voto e con il voto favorevole di almeno due terzi delle intervenute. In seconda convocazione, le delibere stesse sono validamente assunte con l'intervento di almeno 2/3 delle Imprese Associate aventi diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza delle intervenute. Le delibere aventi ad oggetto proposte di scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio sociale sono necessariamente assunte con la presenza di tre quarti delle Associate aventi diritto di voto ed il voto favorevole di almeno due terzi delle intervenute.
Articolo 15
PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E VOTAZIONE
L'Assemblea e' presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di impedimento dello stesso, da un Membro del Consiglio Direttivo designato dall'Assemblea. Nell'Assemblea le votazioni hanno luogo per alzata di mano. E' facolta' dell'Assemblea di deliberare forme diverse di votazioni ogni qualvolta la stessa ne ravvisi la necessita'. In ogni caso, le delibere aventi per oggetto le elezioni alle cariche associative, le richieste di revoca delle cariche stesse nonche' lo scioglimento dell'Associazione sono assunte mediante votazioni per schede segrete. La delibera dell'Assemblea su richiesta di voto segreto e' fatta con voto segreto. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutte le Imprese Associate anche se assenti o dissenzienti ed hanno effetto immediato.
Articolo 16
CANDIDATURE
Ogni Impresa Associata non potra' proporre che un solo candidato per l'elezione a ciascuna carica elettiva in seno all'Associazione. Le cariche associative non sono retribuite. Il Consiglio Direttivo raccoglie, antecedentemente all'Assemblea in cui verranno rinnovate le cariche sociali, le candidature proposte dalle Imprese Associate alle varie cariche associative. Sono sempre ammesse nuove candidature, purche' presentate anteriormente all'apertura delle operazioni di voto.
Articolo 17
CONSIGLIO DIRETTIVO
L'Associazione e' amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 15 (quindici) Membri compreso il Presidente, che resta in carica per due anni. I Membri del Consiglio, compreso il Presidente, sono rieleggibili. In caso di parita' di voti che determini un numero di eletti superiore a 15, vengono prescelti i candidati con maggiore anzianita' di iscrizione all'Associazione. Qualora, per qualsiasi ragione, venissero a mancare Membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio medesimo provvedera' a nominare quali nuovi Consiglieri, sino a totale copertura delle cariche lasciate vacanti, e in via successiva, i primi tra i non eletti della ultima elezione. In caso di simultanea vacanza di quattro o piu' posti di Consigliere, il Consiglio convochera' l'Assemblea per l'elezione dei nuovi Consiglieri. I Consiglieri così nominati rimarranno in carica sino alla scadenza del biennio di permanenza in carica del Consiglio Direttivo in cui sono divenuti Membri. In qualsiasi caso in cui il Consiglio Direttivo si trovi nell'impossibilita' di espletare le proprie funzioni, il Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, il Collegio dei Probiviri dovranno immediatamente procedere alla convocazione dell'Assemblea per la revoca del Consiglio Direttivo in carica e per l'elezione di un nuovo Consiglio, che rimarra' in carica per il biennio successivo alla data della propria nomina.
Articolo 18
POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente e due o, se ritenuto opportuno, piu' Vice Presidenti. Il Consiglio Direttivo e' investito di tutti i poteri necessari per il raggiungimento delle finalita' e degli scopi dell'Associazione, ivi compresi i poteri di gestione, amministrazione, direzione e indirizzo dell'Associazione stessa, emanando, se del caso, apposite norme regolamentari. Il Consiglio Direttivo puo' nominare un Direttore e/o un Coordinatore Generale, anche non Socio, ma necessariamente non Membro del Consiglio Direttivo, con i poteri di cui all'art. 23, il quale e' responsabile nei confronti del Consiglio medesimo e deve comunque operare nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo puo' altresì delegare, al proprio interno, ad uno o piu' Membri del Consiglio medesimo l'esercizio dei propri poteri in relazione a progetti o problemi determinati. E' facolta' del Consiglio Direttivo nominare e revocare commissioni su materie che interessano l'Associazione designandone i componenti. Il Consiglio Direttivo ha inoltre facolta', nell'ambito delle finalita' perseguite dall'Associazione, di deliberare iniziative comuni o collettive delle Imprese Associate ovvero di imporre l'adeguamento da parte delle stesse a comportamenti uniformi, ovvero di approvare direttive per la cooperazione fra le Imprese Associate e fra l'Associazione ed altri Enti o Organizzazioni. Il Consiglio Direttivo esamina le domande di ammissione e decide in merito a suo insindacabile giudizio e senza obbligo di trasmettere la motivazione all'Impresa interessata. Il Consiglio Direttivo provvede alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi, convoca l'Assemblea e sovraintende in generale all'andamento della vita associativa, vigilando sull'osservanza da parte delle Imprese Associate delle norme statutarie e del Codice Deontologico che la disciplinano. Il Consiglio Direttivo risponde del proprio operato nei confronti dell'Assemblea cui e' tenuto a rendere conto di ogni delibera o iniziativa.
Articolo 19
RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo e' riunito almeno sei volte l'anno su convocazione del Presidente, il quale e' obbligato a convocare il Consiglio stesso quando gliene venga fatta richiesta da almeno la meta' dei Componenti il Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Probiviri o dei Revisori dei Conti. La convocazione deve avvenire a mezzo avviso scritto, comprendente l'Ordine del Giorno, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni del Consiglio debbono essere tenute nella sede dell'Associazione salvo che, per giustificati motivi, risulti opportuno o necessario disporre la convocazione in altro luogo. Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza di almeno sette Consiglieri e a maggioranza dei presenti. Ogni Consigliere dispone di un voto e in caso di parita' prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci ai sensi dell'Art. 21 del presente Statuto. Sino alla nomina del nuovo Presidente, nell'eventualita' di parita' di voti, prevale il voto del primo fra gli eletti del nuovo Consiglio. Per ogni riunione viene eletto un segretario che, sotto la direzione del Presidente, provvede a redigere il relativo verbale. Delle decisioni del Consiglio puo' essere data comunicazione alle Associate nella forma e nei modi che il Consiglio stesso riterra' piu' opportuni.
Articolo 20
DECADENZA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa per tre volte consecutive alle riunioni consiliari, decade dalla carica. Per la sostituzione dei Consiglieri decaduti o comunque in ogni altro caso di cessazione dalla carica, si provvedera' secondo quanto previsto dall'art. 17.
Articolo 21
IL PRESIDENTE
Il Presidente dell'Associazione viene nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi Membri, ed e' rieleggibile per piu' mandati. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed e' legittimato a stare in giudizio per la stessa, previa delibera del Consiglio Direttivo. Il Presidente presiede altresì il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e puo' assumere provvedimenti d'urgenza, salvo convocare entro 10 giorni il Consiglio Direttivo per la loro ratifica. In caso di assenza o impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal piu' anziano di eta' dei Vice Presidenti e, in caso di assenza o impedimento anche di questi ultimi, da un Consigliere all'uopo nominato dal Consiglio. Il Presidente rimane in carica sino a quando il Consiglio subentrante a quello cessato dalla carica, e dal quale fu nominato, non provvede a designare un nuovo Presidente. Allo scopo di garantire la continuita' dell'attivita' Associativa, il Presidente uscente che non sia stato rieletto come Consigliere, puo' essere invitato a partecipare alle sedute del Consiglio con funzioni consultive ma senza diritto di voto.
Articolo 22
IL COMITATO DI PRESIDENZA
Il Comitato di Presidenza e' costituito dal Presidente, dai Vice-Presidenti, dal Tesoriere, dal Direttore Generale, nonche' dal Presidente e dall'Amministratore Delegato della Societa' di Servizi, ove costituita. Il Comitato di Presidenza coopera col Presidente nell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, nell'espletamento degli adempimenti associativi, compresi quelli di analizzare, selezionare e predisporre i temi da dibattere nei Consigli Direttivi e nelle Assemblee. Il Comitato di Presidenza puo' inoltre avvalersi della facolta' di cooptare nel Comitato stesso altri Consiglieri o altre persone che ritenga comunque opportuno.
Articolo 23
IL DIRETTORE E/O COORDINATORE GENERALE
Il Direttore e/o Coordinatore Generale esercita funzione di coordinamento e rappresentanza dell'Associazione rispondendo direttamente al Consiglio Direttivo. Il Direttore e/o Coordinatore Generale viene designato ai sensi dell'Art. 18 del presente Statuto dal Consiglio Direttivo il quale ne determina funzioni, forme di collaborazione e compenso. Il Direttore Generale non ha diritto di voto. Il Direttore Generale e' coadiuvato dal personale della Segreteria che dirige, ma il cui organico, assunzione e retribuzione sono stabiliti dal Presidente, su proposta del Direttore Generale, e previa ratifica del Consiglio Direttivo.
Articolo 24
IL TESORIERE
Il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere dell'Associazione, che puo' essere scelto anche tra persone non appartenenti alle Imprese Associate. Egli dura in carica per la stessa durata del Consiglio. Il Tesoriere vigila sulla gestione amministrativa dell'Associazione, ne riferisce al Consiglio Direttivo e collabora con lo stesso alla stesura dei bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre, previa verifica dei Revisori dei Conti, all'approvazione dell'Assemblea.
Articolo 25
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
L'Assemblea elegge ogni due anni tre Revisori dei Conti, che durano in carica per il biennio e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione e vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto in materia amministrativa, sulla regolare tenuta delle scritture contabili e presenta annualmente una relazione all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo. Nel caso di cessazione dalla carica di un Revisore, viene automaticamente assunta alla carica stessa la persona che, alla ultima elezione, ha ottenuto piu' voti per detta carica senza risultare eletta.
Articolo 26
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
L'Assemblea ordinaria elegge ogni due anni tre Probiviri, che durano in carica per il biennio e sono rieleggibili. I Probiviri debbono esprimere il proprio giudizio, su iniziativa e richiesta del Consiglio Direttivo, circa il comportamento morale e professionale delle Imprese Associate ritenuto lesivo degli interessi o dell'immagine dell'Associazione o di una o piu' Imprese Associate e comunque contrastante con le norme che disciplinano la partecipazione all'Associazione, anche ai sensi dell'Art. 3 lettera H) del presente Statuto. Il Collegio dei Probiviri giudica senza formalita' ma, in ogni caso, deve convocare e sentire l'Impresa Associata il cui comportamento viene messo in discussione. Il Collegio dei Probiviri, espletati gli accertamenti del caso , puo' infliggere a quelle Imprese Associate che risultino avere tenuto i comportamenti suddetti la sanzione dell'ammonimento, della censura, della sospensione a seconda della gravita' del comportamento tenuto, nei modi previsti dal Regolamento. Il Collegio dei Probiviri propone altresì all'Assemblea, su segnalazione del Consiglio Direttivo, l'esclusione dall'Associazione delle Imprese Associate nei confronti delle quali sussistano i presupposti previsti dall'art. 7 del presente Statuto per l'erogazione di detta sanzione. Nel caso di cessazione dalla carica di un Probiviro viene automaticamente assunta alla carica stessa la persona che alla ultima elezione ha ottenuto piu' voti per tale carica, senza risultare eletta.
Articolo 27
INCOMPATIBILITA' E DECADENZA DELLE CARICHE SOCIALI
Le cariche di Consigliere, Proboviro e Revisore dei Conti sono tra di loro incompatibili e quindi non cumulabili. Nel caso in cui un'Impresa Associata cessi di far parte dell'Associazione, i suoi rappresentanti decadono da qualsiasi carica o incarico associativo. Nel caso in cui un Consigliere, un Revisore dei Conti o un Proboviro cessi di far parte dell'Impresa Associata che ne ha avanzato la candidatura, decadra' automaticamente dalla carica stessa. La decadenza di cui sopra non operera' nel caso in cui il Consigliere, il Revisore dei Conti o il Probiviro, pur cessando di far parte dell'Impresa Associata suddetta, entri a far parte di altra Impresa Associata, previo consenso delle due Associate interessate e fatto salvo il dispositivo dell'Art. 16 primo comma del presente Statuto.
Articolo 28
CONTROVERSIE
Con la presentazione e sottoscrizione della richiesta di ammissione, ciascuna Impresa Associata si impegna sia nei confronti dell'Associazione sia delle altre Associate a demandare al Collegio dei Probiviri di cui all'art. 26, la risoluzione di qualsiasi controversia possa insorgere con altra o altre Imprese Associate relativa all'attivita' professionale o con l'Associazione stessa. In deroga al precedente comma, le vertenze dirette al pagamento dei contributi associativi sono demandate all'Autorita' Giudiziaria Ordinaria. Il Collegio decidera' pro bono et aequo, senza alcuna formalita', previa istanza scritta e audizione delle parti, con determinazione sostitutiva della volonta' delle parti. Il Collegio puo' autorizzare le parti ad illustrare le rispettive ragioni anche per iscritto.
Articolo 29
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Qualora l'Assemblea Straordinaria deliberi lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea stessa provvedera' a nominare uno o piu' liquidatori determinandone i poteri e il compenso. In caso di rimanenza attiva, si provvedera' a devolverla ad altri Enti nei modi e nei termini che l'Assemblea Straordinaria avra' stabilito nella sua delibera di scioglimento. Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria delle Imprese Associate l'11 Dicembre 1998, in vigore dal 12 Dicembre 1998.

 

Piazza Bertarelli, 1 - 20122 Milano - Tel. +39.02.86.38.15 - Fax +39.02.80.96.36 - P.IVA 05067060151 - Privacy - Credits TUV Uni En Iso 9001:2000