- Articolo 1
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
- E' costituita la UNICOM - Unione Nazionale Imprese di Comunicazione, con sede in Milano e con facoltà di istituire delegazioni in Italia e all'estero.
- Articolo 2
DURATA
- La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. L'Associazione potrà essere sciolta per delibera assembleare con la maggioranza prevista dall'art. 14 del presente Statuto.
- Articolo 3
FINALITA’ E SCOPI
- L'Associazione non persegue finalità di lucro né politiche. Scopo dell'Associazione è la tutela della specifica attività svolta dai professionisti che compongono l’impresa di comunicazione nonché la tutela degli interessi delle Imprese Associate attraverso la promozione e la gestione di attività di studio, ricerca e sviluppo nell’ambito della comunicazione d'Impresa, della comunicazione pubblica e della comunicazione sociale in tutti i loro aspetti, nonché attraverso la qualificazione, la formazione professionale e la tutela delle Imprese Associate, sia nei reciproci rapporti fra le stesse, sia nei rapporti con l'esterno e con Enti ed Istituzioni. In tale ambito, l'Associazione si propone fra l'altro di:
- rappresentare le Imprese Associate nei confronti di terzi in genere e, in particolare, nei confronti di Associazioni, Istituti e di ogni altro Ente, sia in Italia che all'estero.
- assistere le Imprese Associate, sia individualmente sia in via collettiva, nello svolgimento dell'attività professionale, sia sotto il profilo gestionale che sotto quello dello sviluppo, dell'informazione, della qualificazione e della formazione professionale.
- promuovere ogni iniziativa ed attività idonea e comunque necessaria per lo sviluppo, la qualificazione e formazione professionale continua delle Imprese Associate e dei loro dipendenti e collaboratori, operando sia in proprio sia in collaborazione con terzi promotori di analoghe iniziative (università ed istituti di formazione) e curando il più ampio scambio di informazioni, esperienze, notizie e conoscenze relative alle problematiche della comunicazione e delle attività connesse.
- promuovere iniziative di comunicazione sociale ed attività di comunicazione no-profit a favore di cause di interesse sociale.
- sensibilizzare le Imprese associate e, per loro tramite, le Aziende utenti alla Responsabilità Sociale d'Impresa.
- promuovere attività di ricerca in tema di comunicazione e nel contesto dell'evoluzione degli scenari economico-sociali, in collaborazione con le Università e le Pubbliche Amministrazioni.
- curare la formazione, la tenuta, l’aggiornamento e la diffusione di un apposito elenco delle Imprese Associate, promuovendo l’elevata e qualificata professionalità delle stesse e dei professionisti che le compongono.
- promuovere e tutelare l'esercizio delle attività di pubblicità e comunicazione, attraverso la valorizzazione e la divulgazione del ruolo svolto dagli operatori professionali di tale settore; svolgere attività di consulenza ed assistenza delle Imprese Associate nei rapporti con committenza, mezzi e terzi in genere.
- promuovere e gestire attività di studio e di ricerca volte all'analisi ed alla soluzione dei problemi comuni alle Imprese Associate, sotto ogni profilo.
- promuovere l'adempimento da parte delle Imprese Associate degli obblighi e dei doveri derivanti dalla partecipazione all'Associazione, vigilando in ogni caso sul rispetto da parte delle singole associate dello Statuto e del Codice Deontologico e dei principi contenuti nella Carta dei Valori dell'Associazione.
- dirimere ogni controversia che dovesse insorgere tra le Imprese Associate relativamente all'attività professionale e commerciale dalle stesse gestita, sia promuovendo, fin quando possibile, la conciliazione delle parti, sia comunque statuendo in merito sulle controversie stesse, secondo quanto previsto dall'art. 28 del presente Statuto.
- Articolo 4
CONDIZIONI DI AMMISSIONE E PERMANENZA
- All'Associazione possono partecipare tutte le Imprese di Pubblicità e Comunicazione che si obblighino a rispettare e perseguire standard di professionalità e moralità elevati, e che risultino comunque in possesso dei seguenti requisiti:
- siano dirette, rappresentate e costituite da professionisti di comprovata competenza professionale; si impegnino a curare la formazione continua e l’aggiornamento professionale dei professionisti che operano all’interno dell’impresa attraverso i programmi formativi predisposti dall’Associazione o da altri enti ed organizzazioni indicate dall’Associazione stessa;
- non siano emanazione e comunque non soggiacciano al controllo, sotto profilo giuridico, economico, o finanziario, da parte di imprese, persone o gruppi interessati nella proprietà o nella gestione pubblicitaria dei mezzi, o da parte di imprese, persone, gruppi, partiti o enti, sia pubblici che privati, che siano - anche allo stato potenziale - utenti di pubblicità o non svolgano come attività prevalente quella di provider ovvero la vendita di concessioni;
- usufruiscano di un'organizzazione di professionisti, attrezzature e strumenti adeguati a garantire un servizio professionale e rispondenti alle condizioni e ai criteri deliberati dal Consiglio Direttivo nell'apposito regolamento e nel rispetto dello Statuto, del Codice Deontologico e della Carta dei Valori dell’Associazione;
- dimostrino di progettare ed amministrare campagne di pubblicità e/o iniziative di comunicazione in forma inequivocabilmente professionale per conto di almeno due diversi utenti;
- si impegnino espressamente a rispettare per intero, nello spirito e nella lettera, tutte le vigenti disposizioni riguardanti la pubblicità e la comunicazione;
- si impegnino a rispettare ed a far rispettare dai loro Clienti il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale accettando le eventuali decisioni del Giurì e del Comitato di Controllo;
- siano regolarmente iscritte alla locale C.C.I.A.A.;
- i titolari, il Legale Rappresentante, i Soci o i dirigenti responsabili non siano stati dichiarati falliti, salvo che sia intervenuta riabilitazione, o non abbiano in corso o già subito condanne con sentenza passata in giudicato, per un delitto contro la fede pubblica, contro l'industria o il commercio o contro il patrimonio come qualsiasi altra condanna definitiva che, per la sua specifica natura, possa essere ritenuta pregiudizievole per l'immagine dell'Associazione;
- si impegnino a versare direttamente all'Associazione, all'atto dell'ammissione alla stessa, la quota di iscrizione prevista per le nuove associate nonché la quota associativa annuale o eventuali contribuzioni integrative nei modi e nei tempi deliberati dal Consiglio Direttivo nell'apposito Regolamento;
- si impegnino a rispettare le norme del Codice Deontologico e della Carta dei Valori il testo dei quali è parte integrante di questo Statuto.
- si sottopongano all’impegno di formazione professionale permanente ed a procedere all’aggiornamento professionale costante.
- Articolo 5
FORMALITA' DI AMMISSIONE
- La domanda d'ammissione, corredata di documentazione, dichiarazioni e quant'altro attestante la sussistenza dei requisiti richiesti nell'art. 4 del presente Statuto e previsti dall'apposito regolamento è proposta al Consiglio Direttivo che, esaminata la documentazione presentata, decide in merito a suo insindacabile giudizio e senza obbligo di trasmettere la motivazione all'Impresa interessata. La domanda sottoscritta dal Legale Rappresentante, deve inoltre contenere:
- espressa dichiarazione di accettazione integrale del presente Statuto, nonché del Codice Deontologico;
- espressa dichiarazione che i professionisti che compongono l’Impresa di Comunicazione sono in possesso dei necessari requisiti di professionalità e scolarizzazione;
- dichiarazione di accettazione incondizionata delle delibere dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e di ogni altro organo dell'Associazione;
- dichiarazione di accettazione e consenso allo svolgimento da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, o di persone dallo stesso delegate, di eventuali visite di controllo necessarie per accertare la validità e la permanenza dei requisiti richiesti.
- Articolo 6
QUOTE ASSOCIATIVE
- Sia la quota di iscrizione “una tantum” per le nuove Imprese Associate sia la quota associativa annuale dovranno essere versate nei termini di cui all'art. 4/I e verranno determinate, nel loro rispettivo ammontare, dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo nel corso dell'esercizio finanziario antecedente a quello in cui le quote in questione dovranno essere versate. Le modalità e i tempi per il versamento di entrambe le quote in questione sono stabilite dal Consiglio Direttivo nell'apposito regolamento. Qualora nel corso di un esercizio finanziario l'Assemblea non abbia provveduto a determinare la quota di iscrizione e quella associativa da versarsi per l'esercizio successivo, verrà mantenuto l'ammontare rispettivo delle quote già precedentemente stabilito per l'esercizio scaduto. E' comunque riconosciuta al Consiglio Direttivo la facoltà di deliberare contribuzioni integrative determinate da esigenze non previste ed improcrastinabili, in misura non eccedente il 20% dell'ammontare della quota annuale, che dovranno essere pagate entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera. Eventuali ritardi nella corresponsione delle quote associative annuali o delle integrazioni determineranno l'addebito automatico degli interessi di mora.
- Articolo 7
ESCLUSIONE
- L'Impresa Associata verrà esclusa dall'Associazione in caso di sopravvenuto difetto dei requisiti richiesti per l'ammissione di base all'art. 4 del presente Statuto e comunque laddove l'esclusione appaia motivata da giusta causa. Inoltre se, entro il termine di ogni gestione finanziaria, l'Impresa Associata non avrà provveduto al versamento sia della quota associativa annuale che delle eventuali contribuzioni integrative, verrà esclusa dall'Associazione, fermo restando il diritto dell'Associazione di ricorrere alle vie legali per ottenere il pagamento di quanto dovuto dall'Impresa Associata morosa, ivi compresa la parte di quota associativa dovuta per l’anno in corso sino al momento dell’esclusione. L'esclusione è proposta dal Collegio dei Probiviri su segnalazione del Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea.
- Articolo 8
RECESSO
- L'eventuale recesso dovrà essere comunicato con lettera raccomandata R.R. entro il 30 settembre di ogni anno a valere per l'anno successivo. Il recesso può essere esercitato anche dopo la scadenza del termine di cui al comma precedente, esclusivamente nel caso in cui l'Impresa Associata recedente dia prova della cessazione della propria attività oppure della fusione con altra Impresa di Pubblicità o Comunicazione. L'Impresa Associata recedente, o che venga esclusa dall'Associazione, non conserva né può vantare alcun diritto sul patrimonio sociale né può ripetere quote e contributi versati o ancora da versare, o ratei dei medesimi.
- Articolo 9
PATRIMONIO
- Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai proventi delle quote associative, nonché dai contributi dalle erogazioni fatte da chiunque e a qualunque titolo a favore dell'Associazione.
- Articolo 10
ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI
- L'esercizio finanziario è annuale e si chiude al 31/12 di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone i bilanci consuntivo e preventivo che sottopone all'approvazione dell'Assemblea.
- Articolo 11
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
- Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, due o, se ritenuto opportuno, più Vice Presidenti, di cui uno Vicario, il Comitato di Presidenza il Collegio dei Revisori dei Conti il Collegio dei Probiviri. Il Presidente, i Vicepresidenti, i componenti del Comitato di Presidenza, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri non devono avere subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione e non devono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con l’Associazione.
- Articolo 12
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
- L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta quest'ultimo lo ritenga opportuno e comunque quando ne sia stata fatta richiesta motivata da almeno un decimo delle Imprese Associate, la cui congruità è valutata dal Collegio dei Probiviri. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata dal Presidente dell’Associazione o, su sua espressa delega, da un membro del Consiglio Direttivo mediante recapito alle Imprese Associate almeno dieci giorni prima della data fissata, di un avviso scritto (anche mediante fax o posta elettronica) indicante data, luogo e ora di svolgimento dell'Assemblea e contenente altresì il relativo Ordine del Giorno. In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata a mezzo telegramma o con altro mezzo idoneo (fax, posta elettronica) inviato almeno tre giorni prima della data fissata per la convocazione. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il 31 maggio, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo dell'anno in corso. L'Assemblea deve altresì essere convocata ogni tre anni, entro il 31 maggio, per la elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.
- Articolo 13
VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA E DIRITTI DI VOTO
- Le delibere dell'Assemblea sono validamente assunte in prima convocazione, con la presenza almeno della metà delle Imprese Associate aventi diritto di voto ed a semplice maggioranza dei voti. In seconda convocazione, l'Assemblea è legittimata a deliberare qualunque sia il numero delle Imprese Associate intervenute, a semplice maggioranza dei voti. Tra la data indicata per la prima convocazione e quella prevista per la seconda convocazione dovrà trascorrere non meno di un'ora. Possono partecipare all'Assemblea le Imprese Associate (nella persona del Rappresentante Ufficiale o di altra persona della stessa Impresa nominata per iscritto) che entro la data fissata per la convocazione dell'Assemblea abbiano provveduto al versamento della quota associativa o della parte di quota associativa dell’anno corrente i cui termini di pagamento siano già scaduti, nonché di ogni eventuale contributo integrativo o aggiuntivo precedentemente deliberato dall'Assemblea. Ogni Impresa Associata ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta esclusivamente da altra Impresa Associata. Ogni Impresa Associata non può essere portatrice di più di tre deleghe.
- Articolo 14
MAGGIORANZE SPECIALI
- Le delibere aventi per oggetto modifiche allo Statuto e al Codice Deontologico, nonché richieste di revoca dalla carica dei membri del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali, sono validamente assunte, in prima convocazione, con l'intervento di almeno tre quarti delle Imprese Associate aventi diritto di voto e con il voto favorevole di almeno due terzi delle intervenute. In seconda convocazione, le delibere stesse sono validamente assunte con l'intervento di almeno 2/3 delle Imprese Associate aventi diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza delle intervenute. Le delibere aventi ad oggetto proposte di scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio sociale sono necessariamente assunte con la presenza di tre quarti delle Associate aventi diritto di voto ed il voto favorevole di almeno due terzi delle intervenute.
- Articolo 15
PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E VOTAZIONE
- L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di impedimento dello stesso, da un Membro del Consiglio Direttivo o da un Associato designato dall'Assemblea. Nell'Assemblea le votazioni hanno luogo per alzata di mano. E' facoltà dell'Assemblea di deliberare forme diverse di votazioni ogni qualvolta la stessa ne ravvisi la necessità. In ogni caso, le delibere aventi per oggetto le elezioni alle cariche associative, le richieste di revoca delle cariche stesse nonché lo scioglimento dell'Associazione, come pure le altre delibere per le quali venga espressamente richiesto il voto segreto, sono assunte mediante votazioni per schede segrete. La delibera dell’Assemblea su richiesta di voto segreto è fatta con voto segreto. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutte le Imprese Associate anche se assenti o dissenzienti ed hanno effetto immediato.
- Articolo 16
CANDIDATURE
- Ogni Impresa Associata non potrà proporre che un solo candidato per l'elezione a ciascuna carica elettiva in seno all'Associazione. Le cariche associative non sono cumulabili. Il Consiglio Direttivo raccoglie, antecedentemente all'Assemblea in cui verranno rinnovate le cariche sociali, le candidature proposte dalle Imprese Associate alle varie cariche associative. Tali candidature devono pervenire presso la Sede dell’Associazione, almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata per l’Assemblea.
- Articolo 17
CONSIGLIO DIRETTIVO
- L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 15 (quindici) Membri (compreso il Presidente), che restano in carica per tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. In caso di parità di voti che determini un numero di eletti superiore a 15, vengono prescelti i candidati con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione. Qualora, per qualsiasi ragione, venissero a mancare Membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio medesimo provvederà a nominare quali nuovi Consiglieri, in via successiva, i primi tra i non eletti in occasione dell’ultima elezione, sino a totale copertura delle cariche lasciate vacanti. Qualora rimangano vacanti cinque o più posti di Consigliere, nonché nel caso in cui il Consiglio Direttivo si trovi nell’impossibilità di espletare le proprie funzioni, il Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, il Collegio dei Probiviri dovranno immediatamente procedere alla convocazione dell'Assemblea per la revoca del Consiglio Direttivo in carica e per l'elezione di un nuovo Consiglio, che rimarrà in carica per il triennio successivo alla data della sua nomina.
- Articolo 18
POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri necessari per il raggiungimento delle finalità e degli scopi dell'Associazione, ivi compresi i poteri di gestione, amministrazione, direzione e indirizzo dell'Associazione stessa, emanando, se del caso, apposite norme regolamentari. Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore e/o un Coordinatore Generale, anche non Socio, ma necessariamente non membro del Consiglio Direttivo, con i poteri di cui all'art. 23, il quale è responsabile nei confronti del Consiglio medesimo e deve comunque operare nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può altresì delegare, al proprio interno, ad uno o più Membri del Consiglio medesimo l'esercizio dei propri poteri in relazione a progetti o problemi determinati. E' facoltà del Consiglio Direttivo nominare e revocare commissioni su materie che interessano l'Associazione designandone i componenti. Il Consiglio Direttivo ha inoltre facoltà, nell'ambito delle finalità perseguite dall'Associazione, di deliberare iniziative comuni o collettive delle Imprese Associate ovvero di imporre l'adeguamento da parte delle stesse a comportamenti uniformi, ovvero di approvare direttive per la cooperazione fra le Imprese Associate e fra l'Associazione ed altri Enti o Organizzazioni. Il Consiglio Direttivo esamina le domande di ammissione e decide in merito a suo insindacabile giudizio e senza obbligo di trasmettere la motivazione all'Impresa interessata. Il Consiglio Direttivo provvede alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi, approvandoli prima di sottoporli all’Assemblea, convoca l'Assemblea e sovraintende in generale all'andamento della vita associativa, vigilando sull'osservanza da parte delle Imprese Associate delle norme statutarie e del Codice Deontologico che la disciplinano. Il Consiglio Direttivo risponde del proprio operato nei confronti dell'Assemblea cui è tenuto a rendere conto di ogni delibera o iniziativa.
- Articolo 19
RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- Il Consiglio Direttivo è riunito almeno sei volte l'anno su convocazione del Presidente, il quale è obbligato a convocare il Consiglio stesso quando gliene venga fatta richiesta da almeno la metà dei Componenti il Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Probiviri o dei Revisori dei Conti. La convocazione deve avvenire a mezzo avviso scritto, comprendente l'Ordine del Giorno, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni del Consiglio debbono essere tenute nella sede dell'Associazione salvo che, per giustificati motivi, risulti opportuno o necessario disporre la convocazione in altro luogo o utlizzando modalità di comunicazione a distanza (teleconferenza, videoconferenza). Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza di almeno sette Consiglieri e a maggioranza dei presenti. Ogni Consigliere dispone di un voto e in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci ai sensi dell'Art. 21 del presente Statuto. Per ogni riunione viene eletto un segretario che, sotto la direzione del Presidente, provvede a redigere il relativo verbale. Delle decisioni del Consiglio può essere data comunicazione alle Associate nella forma e nei modi che il Consiglio stesso riterrà più opportuni.
- Articolo 20
DECADENZA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa per tre volte consecutive alle riunioni consiliari, decade dalla carica. Per la sostituzione dei Consiglieri decaduti o comunque in ogni altro caso di cessazione dalla carica, si provvederà secondo quanto previsto dall'art. 17.
- Articolo 21
IL PRESIDENTE
- Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri ed è rieleggibile per non più due mandati consecutivi. Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale, politica e legale dell'Associazione ed è legittimato a stare in giudizio per la stessa, previa delibera del Consiglio Direttivo. Il Presidente nomina, tra i Consiglieri eletti, due o più Vicepresidenti, dei quali uno Vicario, e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e può assumere provvedimenti d'urgenza, salvo convocare entro 10 giorni il Consiglio Direttivo per la loro ratifica. In caso di assenza o impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente Vicario e, in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, da altro Vicepresidente o da un Consigliere all'uopo nominato dal Consiglio. Allo scopo di garantire la continuità dell'attività Associativa, il Presidente uscente che non sia stato rieletto come Consigliere, può essere invitato a partecipare alle sedute del Consiglio con funzioni consultive ma senza diritto di voto.
- Articolo 22
IL COMITATO DI PRESIDENZA
- Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente, dai Vice-Presidenti, dal Tesoriere, dal Direttore Generale, nonché dal Presidente e dall'Amministratore Delegato della Società di Servizi, ove costituita. Il Comitato di Presidenza si riunisce ogni volta che se ne ravvisi l’opportunità, su richiesta del Presidente, e coopera col Presidente nell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, nell'espletamento degli adempimenti associativi, compresi quelli di analizzare, selezionare e predisporrei i temi da dibattere nei Consigli Direttivi e nelle Assemblee. Il Comitato di Presidenza provvede all’ordinaria amministrazione dell’Associazione, in merito alla quale riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo. Il Comitato di Presidenza può inoltre avvalersi della facoltà di cooptare nel Comitato stesso altri Consiglieri o altre persone in possesso di particolari competenze qualora lo ritenga opportuno.
- Articolo 23
IL DIRETTORE E/O COORDINATORE GENERALE
- Il Direttore e/o Coordinatore esercita funzione di coordinamento e rappresentanza dell'Associazione rispondendo direttamente al Consiglio Direttivo. Il Direttore e/o Coordinatore Generale viene designato ai sensi dell'Art. 18 del presente Statuto dal Consiglio Direttivo il quale ne determina funzioni, forme di collaborazione e compenso. Il Direttore Generale non ha diritto di voto. Il Direttore Generale è coadiuvato dal personale della Segreteria che dirige, ma il cui organico, assunzione e retribuzione sono stabiliti dal Presidente, su proposta del Direttore Generale, e previa ratifica del Consiglio Direttivo.
- Articolo 24
IL TESORIERE
- Il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere dell'Associazione, che può essere scelto anche tra persone non appartenenti alle Imprese Associate. Rimane in carica per la stessa durata del Consiglio. Il Tesoriere vigila sulla gestione amministrativa dell'Associazione, ne riferisce al Consiglio Direttivo e collabora con lo stesso alla stesura dei bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre, previa verifica dei Revisori dei Conti, all'approvazione dell'Assemblea.
- Articolo 25
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
- L'Assemblea elegge ogni tre anni, contestualmente all’elezione del Consiglio Direttivo, tre Revisori dei Conti, che durano in carica per il triennio e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione e vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto in materia amministrativa, sulla regolare tenuta delle scritture contabili e presenta annualmente una relazione all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo. Nel caso di cessazione dalla carica di un Revisore, viene automaticamente assunta alla carica stessa la persona che, alla ultima elezione, ha ottenuto più voti per detta carica senza risultare eletta.
- Articolo 26
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
- L'Assemblea ordinaria elegge ogni tre anni, contestualmente all’elezione del Consiglio Direttivo, tre Probiviri, che durano in carica per il triennio e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. I Probiviri debbono esprimere il proprio giudizio, su iniziativa e richiesta del Consiglio Direttivo, circa il comportamento morale e professionale delle Imprese Associate ove sia ritenuto lesivo degli interessi o dell'immagine dell'Associazione o di una o più Imprese Associate e comunque contrastante con le norme che disciplinano la partecipazione all'Associazione, anche ai sensi dell'Art. 3, lettera M), e dell’art. 4 lettera M), del presente Statuto. In particolare, il Collegio dei Probiviri provvede alla verifica che le Imprese Associate abbiano adempiuto agli obblighi di formazione permanente continua e all’aggiornamento professionale. Il Collegio dei Probiviri giudica senza formalità ma, in ogni caso, deve convocare e sentire l'Impresa Associata ed il professionista il cui comportamento viene messo in discussione. Il Collegio dei Probiviri, espletati gli accertamenti del caso, può infliggere a quelle Imprese Associate che risultino avere tenuto i comportamenti suddetti la sanzione dell'ammonimento, della censura, della sospensione, a seconda della gravità del comportamento tenuto, nei modi previsti dal Regolamento. Il Collegio dei Probiviri propone altresì all'Assemblea, su segnalazione del Consiglio Direttivo, l'esclusione dall'Associazione delle Imprese Associate nei confronti delle quali sussistano i presupposti previsti dall'art. 7 del presente Statuto per l'irrogazione di detta sanzione. Il Collegio dei Probiviri, nel caso in cui insorgano conflitti di interesse o incompatibilità tra i membri che compongono gli organi associativi e l’Associazione, è competente a risolverli, nei termini e con le modalità previste dall’apposito Regolamento. Nel caso di cessazione dalla carica di un Proboviro viene automaticamente assunta alla carica stessa la persona che alla ultima elezione ha ottenuto più voti per tale carica, senza risultare eletta.
- Articolo 27
INCOMPATIBILITA' E DECADENZA DELLE CARICHE SOCIALI
- Le cariche di Consigliere, Proboviro e Revisore dei Conti sono tra di loro incompatibili e quindi non cumulabili. Nel caso in cui un'Impresa Associata cessi di far parte dell'Associazione, i suoi rappresentanti decadono da qualsiasi carica o incarico associativo. Nel caso in cui un Consigliere, un Revisore dei Conti o un Proboviro cessi di far parte dell'Impresa Associata che ne ha avanzato la candidatura, decadrà automaticamente dalla carica stessa. La decadenza di cui sopra non opererà nel caso in cui il Consigliere, il Revisore dei Conti o il Proboviro, pur cessando di far parte dell'Impresa Associata suddetta, entri a far parte di altra Impresa Associata, previo consenso delle due Associate interessate e fatto salvo il dispositivo dell'Art. 16 primo comma del presente Statuto.
- Articolo 28
DELEGATI TERRITORIALI
- Il Consiglio Direttivo nomina in ambito regionale o macroregionale, scegliendo tra i rappresentanti delle imprese associate che hanno sede nel territorio considerato, i Delegati Territoriali, i quali hanno il compito di rappresentare l’Associazione in tutte le circostanze ritenute opportune dal Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo possono rivestire contemporaneamente anche la carica di Delegato Territoriale. I Delegati Territoriali hanno altresì il compito di promuovere lo sviluppo dell’Associazione sul territorio in collaborazione con il Consiglio Direttivo e di tenere i rapporti con le imprese del territorio ed i professionisti che ne fanno parte e le Imprese associate nel territorio. I Delegati possono essere revocati in caso di gravi inadempienze con delibera del Consiglio Direttivo.
- Articolo 29
CONTROVERSIE
- Con la presentazione e sottoscrizione della richiesta di ammissione, ciascuna Impresa Associata si impegna sia nei confronti dell'Associazione sia delle altre Associate a demandare al Collegio dei Probiviri di cui all'art. 26, la risoluzione di qualsiasi controversia possa insorgere con altra o altre Imprese Associate relativa all'attività professionale o con l'Associazione stessa. In deroga al precedente comma, le vertenze dirette al pagamento dei contributi associativi sono demandate all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Collegio deciderà pro bono et aequo, senza alcuna formalità, previa istanza scritta e audizione delle parti, con determinazione sostitutiva della volontà delle parti. Il Collegio può autorizzare le parti ad illustrare le rispettive ragioni anche per iscritto.
- Articolo 30
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
- Qualora l'Assemblea Straordinaria deliberi lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea stessa provvederà a nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri e il compenso. In caso di rimanenza attiva, si provvederà a devolverla ad altri Enti nei modi e nei termini che l'Assemblea stessa avrà stabilito nella sua delibera di scioglimento.
Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria delle Imprese Associate tenutasi a Milano il 12 giugno 2009.